DSU (ISEE) 2026 (redditi 2024): i "redditi da capitale" non vanno inseriti
Sintesi: diversamente da quanto si può reperire interrogando velocemente una AI, a partire dalla DSU 2025 i redditi da capitale (dividendi, plusvalenze da vendita, proventi) non vanno auto-dichiarati nella quadro "REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE AI FINI ISEE (quadro FC4).
Nel quadro vanno infatti riportati solo redditi derivanti da attività lavorative o assimilabili (previdenza, sport). Questo è confermato dagli esempi espliciti riportati nelle istruzioni della DSU 2025.
I redditi da capitale, così come i redditi da canone da locazioni ad esempio, vengono rilevati automaticamente in fase di pre-compilazione e considerati parte dei "Patrimoni". Si elencano anche le uniche eccezioni di redditi da attività non lavorativa da dichiarare, specificate in modo puntuale da INPS.
In passato era poco chiaro come dovessero confluire nella dichiarazione ISEE i cosiddetti "redditi da capitale", ovvero gli interessi da depositi o obbligazioni, le plusvalenze da vendita di titoli e fondi (o da switch di questi), i "proventi" da fondi e i dividendi azionari (elenco completo nell'art. 44 del TUIR - testo Unico delle Imposte sui Redditi - https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-iii/art44.html)
Si tratta di una voce che in passato era indicata anche come "Redditi diversi".
Facendo delle ricerche online ed interrogando in modo generico alcuni motori di intelligenza artificiale, si viene erroneamente confermati sul fatto che questi redditi vadano dichiarati e inseriti in qualche quadro della DSU.
Questa indicazione è però errata! Infatti risalendo, con un po' di fatica, alle fonti pubblicate sul portale unico ISEE, è possibile spazzare via ogni dubbio e concludere che
i redditi da capitale (interessi, plusvalenze, proventi, dividenti)
NON vanno riportati in alcun riquadro della DSU.
Perché le rendite finanziarie non vengono assimilate ai redditi da lavoro ai fini ISEE?
L'ISEE è un indicatore della ricchezza che distingue tra due sole categorie:
- la ricchezza accumulata (patrimoni immobiliari e mobiliari o finanziari)
- la capacità di produrre ricchezza tramite il lavoro.
Ecco come controllare tutto ciò tramite le informazioni messe a disposizioni da INPS.
Come reperire le "Istruzioni DSU" più aggiornate
Queste vengono messe a disposizione nel portale INPS al seguente percorso:
Portale unico ISEE >Informazioni > "Modulistica e Modelli" https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoISEE/Informazione
Sì, ho controllato l’allegato “Istruzioni ISEE 2025” e ti dico le cose come stanno, senza giri inutili.
I redditi da capitale NON sono trattati come categoria autonoma esplicita con l’etichetta “redditi da capitale” stile manuale universitario.
INPS fa come sempre: li assorbe dentro altre voci. Elegante come un cavo volante.
Nello specifico, dalle istruzioni risulta che:
i redditi da capitale rilevanti ai fini ISEE sono quelli fiscalmente rilevanti e
vanno indicati se confluiscono nel reddito complessivo IRPEF (cioè da lavoro, ndr) oppure
se soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta, quando espressamente richiesto nei quadri reddituali (cioè di fatto nessuno, perché i riquadri reddituali riguardano i redditi collegati al lavoro, ndr).
Tradotto in italiano umano:
interessi, dividendi, proventi finanziari
→ NON sempre vanno nei “redditi”, (in realtà mai, se per redditi si intende il riquadro FC4 della DSU - ndr)
→ ma SEMPRE incidono nel patrimonio mobiliare (conti, titoli, fondi, ecc.);solo quelli che compaiono nella dichiarazione dei redditi (o che la DSU prevede esplicitamente) entrano come reddito (ma la DSU non prevede esplicitamente nessun reddito da capitale, ndr);
il grosso dei redditi da capitale pesa sull’ISEE tramite il patrimonio, non come reddito annuo (parole scrosante, ndr).
Questo è coerente con tutta la normativa ISEE degli ultimi anni, e l’allegato non introduce novità che cambino questa logica.
(fine della risposta ChatGPT)- I compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) ...
- Le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007:
- I redditi derivanti dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
- I compensi percepiti per le attività sportive dilettantistiche
- Somme per premi di risultato e welfare aziendale
- Mance al settore turistico alberghiero e di ricezione.
- tutti gli esempi hanno un denominatore comune: sono collegati ad attività lavorative o di previdenza (che dipende dal lavoro!)
- un elenco di 6 punti, per quanto in generale non possa essere considerato esaustivo, è qualcosa di più di un'elencazione generica in riga che termina con dei puntini o un "eccetera" ...
- il dettaglio degli esempi permette di dedurre che non sia una dimenticanza se non è stata inclusa categoria importante come i redditi di natura diversa, come sono quelli da capitale. Si tratta di una categoria ben documentata e normata esplicitamente nel TUIR: è difficile ometterla per lasciare posto ai "compensi da sport dilettantistici".
- 6.4. Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU (si tratta della prima di due eccezioni di reddito da attività non lavorativa. Nota: questa rendita va inserita solo se il patrimonio non è locato! I canoni di affitto non vanno inseriti nella DSU perché già rilevati da agenzia e rientranti nelle rendite non lavorative).
- 6.7. Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero (iscritti all’AIRE) nel paese di residenza (Nota: se anche vi rientrassero i redditi da capitale, vanno inseriti là e non qui)
- 6.8. Redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’IVIE (ecco la seconda eccezione di reddito derivante non dal lavoro: anche questo è ben esplicitato)
- 6.2. Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’INPS) (segue elenco di 12 punti di varie forme di attività lavorativa o assimilabile ad essa, esente da imposta)
- 6.3. Proventi agrari ai fini IRAP (specifica: proventi derivanti da attività agricole)
- 6.5. Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità
- 6.6. Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero o redditi da pensione di fonte estera tassati esclusivamente all’estero
Quali redditi devo autodichiarare? Si ricorda di inserire solo i redditi non rilevati da Agenzia delle Entrate attraverso dichiarazione fiscale (modello 730 o Unico) come da istruzioni PARTE 2 – MODULO FC.1 – QUADRO FC4 "REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE AI FINI ISEE" Ulteriori informazioni (...) Gli altri redditi e trattamenti sono rilevati direttamente presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate.
- se da una parte si invita il cittadino a consultare le istruzioni (saggio consiglio), purtroppo non viene specificato dove trovarle (nessun link è presente nella piattaforma di compilazione);
- come si è visto, nelle istruzioni non è specificato esplicitamente che i redditi da dichiarare sono quelli derivanti da attività lavorativa, ma si trovano dei lunghi elenchi di esempi. Il cittadino rimane con la domanda: con i redditi che non rientrano in quegli esempi, cosa si deve fare?
- il riferimento all'agenzia delle entrate è ambiguo: si è portati a pensare che vada inserita ogni forma di reddito non rilevata dall'agenzia, tra cui appunto vi sarebbero i redditi da capitale (che invece non vanno inseriti nella DSU, come abbiamo chiarito in questo articolo) , giacché iil fatto che i redditi da capitale vengano rilevati tramite la stima del patrimonio è una logica interna, non esplicitata da nessuna parte.
- i redditi da capitale non vanno auto-dichiarati perché vengono rilevati dall'agenzia delle entrate in fase di pre-compilazione e considerati parte integrante del patrimonio mobiliare. Oppure
- i redditi da capitale non vanno auto-dichiarati perché in questa sezione si prendono in considerazione solo alcuni redditi particolari derivanti da attività lavorativa.